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La tematica del rendimento energetico nell'edilizia è divenuta di stringente attualità: la questione è stata affrontata in passato dal nostro legislatore, con le leggi n. 373/1976 e n. 10/1991 (e relativi decreti attuativi), ma è di recente che il problema del consumo energetico ha assunto dimensioni preoccupanti richiedendo interventi del legislatore che hanno impresso una forte accelerazione alla produzione legislativa in materia.
La rilevanza del problema è sotto gli occhi di tutti:siamo un Paese che importa la quasi totalità di materie prime (in particolare petrolio e gas metano) necessarie per la produzione di energia elettrica. La maggior parte dell’energia è impiegata nell’uso residenziale degli abitanti; attualmente in Italia le utenze domestiche sono responsabili del 30% dei consumi energetici totali e del 27% delle emissioni di gas serra, con un consumo medio, per le abitazioni private, mdi 150-200 chilowattora al metro quadrato per anno, più del doppio del dato tedesco (70KMh/m2 anno). Eppure il comparto mostra un potenziale di risparmio energetico che arriva fino al 50%.1 Si comprende, dunque, quanto sia importante affrontare (e, auspicabilmente, risolvere) la questione dell'efficienza energetica, con particolare riferimento all'attuale situazione immobiliare. Un momento significativo al riguardo è rappresentato da una precisa presa di posizione dell'Unione Europea, che si è finalmente resa consapevole del problema energetico che la coinvolgerà necessariamente in un prossimo futuro, con ovvie ricadute anche in materia ambientale. La direttiva europea 2002/91/CE sull’Energy Performance Buildings obbliga tutti i paesi della comunità a prendere provvedimenti in tema di risparmio energetico a partire dal 1° gennaio 2006. La direttiva stabilisce le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuendo a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra imposti dal Protocollo di Kyoto. In questa prospettiva, tutti i nuovi edifici dovranno essere assoggettati a prescrizioni minime di rendimento energetico mentre, nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, con riferimento ai requisiti minimi prestazionali, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. Dai “considerando” della direttiva de qua, sembrava che le prescrizioni relative al rendimento energetico si applicassero ai “nuovi” edifici mentre, per gli edifici “esistenti”, l'adeguamento termico operasse soltanto a condizione che si fosse trattato di stabili di grande metratura (ossia metratura totale superiore a mq. 1.000) e soggetti a ristrutturazioni importanti (ossia quelle il cui costo totale, comprese murature esterne e/o gli impianti energetici fosse superiore al 25% del valore dell'edificio, fatto salvo il valore del terreno su cui questo era situato, o allorché una quota superiore al 25% delle murature esterne dell'edificio venisse ristrutturata) sempre che le misure di miglioramento energetico fossero efficaci sotto il profilo dei costi.
Sempre dai “considerando”, appariva la volontà della direttiva comunitaria, da un lato, di imprimere una sicura verifica del rendimento energetico in ordine ai nuovi edifici e, dall'altro, di estendere tale disciplina al patrimonio edilizio esistente a determinate condizioni, anche sotto il profilo della fattibilità economica; si tenga presente, tra l'altro, che, innanzitutto, il miglioramento del rendimento energetico globale di un edificio esistente potrebbe limitarsi alle parti che sono più specificamente pertinenti ai fini del rendimento energetico e che rispondono al criterio costi/efficienza, che, inoltre, i requisiti di ristrutturazione per gli edifici esistenti non dovrebbero essere incompatibili con la funzione, la qualità o il carattere previsto dell'edificio, e che, infine, per l'adeguamento degli edifici esistenti, i costi supplementari imposti dall'adeguamento energetico dovrebbero essere recuperabili entro un lasso di tempo ragionevole. E' noto che la direttiva comunitaria rappresenta uno strumento normativo di carattere generale che impone agli Stati membri - entro 3 anni dalla sua emanazione - di recepirne i principi ispiratori ed i criteri generali, traducendo in atti legislativi nazionali e cercando di armonizzare le linee guida impresse a livello europeo con le specificità locali, non escluse le eventuali integrazioni della pregressa normativa al fine di evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati. Questo è avvenuto, per quanto riguarda l'Italia, con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, rubricato appunto “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia”, provvedimento, quest'ultimo, emanato in forza della legge 31 ottobre 2003, n. 306 - che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive “comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B”, tra cui quella in oggetto - pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, s.o., ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2005.
Nell'alveo fissato dalla suddetta direttiva comunitaria, lo scopo del decreto - composto da 17 articoli nonché da 10 allegati di corollario ed applicativi - è stato, quindi, quello di stabilire la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche intergrate degli edifici; i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; la raccolta delle informazioni e delle esperienze necessarie all’orientamento della politica energetica nel settore; la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.
Aderendo alle linee guida poste dal provvedimento comunitario, il decreto legislativo, da una parte, ha contemplato le misure di rendimento energetico da applicarsi negli edifici nuovi e, dall'altra, ha limitato le stesse agli edifici esistenti ai casi espressamente indicati e con una certa gradualità. Sotto il profilo oggettivo, l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005 prevede che, salve le esclusioni e le eccezioni di cui ai commi 2 e 3, la disciplina si applica agli edifici di nuova costruzione ed agli edifici oggetto di ristrutturazione “estesa”, per quel che concerne gli edifici esistenti di superficie utile pari a mq. 1.000, la disposizione si applica nei casi di interventi di ristrutturazione integrale dell'involucro oppure per demolizione e ricostruzione; l'applicazione degli standards di rendimento energetico prescritta per le nuove costruzioni viene stabilita, altresì, nei casi di ampliamento, purché questo risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente. Sotto il profilo temporale, si prescrive che tutti gli edifici presenti in Italia debbano dotarsi della “certificazione energetica”, secondo la seguente cadenza: dal 1° luglio 2007 gli edifici di superficie utile superiore a mq. 1.000 (si pensi a fabbricati di proprietà di enti di previdenza o compagnie assicurative) nel caso di trasferimento a titolo oneroso l'intero immobile; dal 1° luglio 2008 gli edifici di superficie utile fino a 9 mq. 1.000 nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile, con esclusione delle singole unità immobiliari (indipendentemente dalla destinazione residenziale, commerciale, professionale, ecc.); dal 1° luglio 2009 le singole unità immobiliari nell'ipotesi di trasferimento a titolo oneroso. In estrema sintesi, si dispone che, a decorrere dalle suddette date, l'unità immobiliare non possa essere ceduta senza che il notaio alleghi al rogito, pena la nullità dell'atto, la certificazione energetica dell'edificio al quale la stessa appartiene; inoltre, dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica (dell'edificio o della singola abitazione) è richiesto per beneficiare dei vari incentivi ed agevolazioni connessi ad interventi sull'edificio medesimo o sugli impianti oppure alle modalità di esercizio o di approvvigionamento energetico dei medesimi impianti (si pensi alla detrazione fiscale qualora si decida di sostituire la caldaia della centrale termica); infine, dalla stessa data, relativamente agli edifici pubblici, si impone che i nuovi contratti (o il rinnovo degli stessi) aventi ad oggetto la gestione di impianti di termici o di climatizzazione debbano prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio entro i primi 6 mesi di vigenza contrattuale, con la predisposizione e conseguente esposizione al pubblico della c.d. targa energetica. L'Unione Europea ha, però, rimproverato all'Italia per non aver pienamente rispettato le regole contenute nella direttiva comunitaria 2002/91/CE, imponendo al nostro Paese di correggere il suddetto decreto legislativo, tra l'altro, laddove non aveva recepito l'obbligo generalizzato di introdurre, nel nostro ordinamento legislativo, la certificazione energetica - nelle forme ed in ottemperanza ai prescritti parametri - per tutti gli edifici adibiti a residenza (con i riflessi, a cascata, in ordine alle relative compravendite e locazioni, che devono essere accompagnate necessariamente dal nuovo certificato).
Il legislatore italiano, pertanto, ha prontamente emanato il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, s.o., ed entrato in vigore il giorno successivo - contenente, appunto, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, e ciò in luogo dei decreti attuativi di completamento del precedente testo, i cui termini sono ormai scaduti, poiché, entro le date dell'8 febbraio 2006 e dell'8 aprile 2006, si sarebbero dovuti emanare i decreti concernenti, rispettivamente, la metodologia di calcolo ed i requisiti per la prestazione energetica, nonché le linee guida nazionali per la certificazione energetica. Tra i vari emendamenti, con i quali si ritoccano gli adempimenti e le decorrenze contemplate nel primo decreto legislativo, spicca quello relativo alle nuove maggioranze assembleari per l'approvazione degli interventi sugli edifici volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia, individuati mediante un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, modificando così l'art. 26 della legge n. 10/1991, che ha interessato soprattutto la trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas. Di recente, si è mostrata sensibile alla tematica in esame la legge finanziaria 2007 (n. 296 del 27 dicembre 2006), che, ai commi 344-352 dell'art. 1, ha contemplato incentivi fiscali ed agevolazioni di vario genere sia per la costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica, sia per la riqualificazione energetica degli edifici già esistenti. Da ultimo, si segnala il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 Febbraio 10 2007 - concernente “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” - che, in ottemperanza del disposto del comma 349 dell'art. 1 della legge finanziaria del 2007, regolamenta gli incentivi e le agevolazioni di cui sopra. Alberto Celeste e Luigi Salciarini
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